PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
SEZIONI SPECIALIZZATE PER LA
TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI
E DELLA FAMIGLIA

Art. 1.
(Istituzione delle sezioni specializzate per la tutela dei diritti dei minori e della famiglia).

      1. È istituita, presso ogni tribunale ordinario ed ogni corte d'appello, una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi alla tutela di diritti dei minori e della famiglia di cui alla presente legge, di seguito denominata «sezione specializzata».
      2. Sono soppressi il tribunale per i minorenni e la relativa procura della Repubblica di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Composizione della sezione specializzata e costituzione del collegio giudicante).

      1. La sezione specializzata è composta da un magistrato con funzioni di appello, che la presiede, e da uno o più giudici di tribunale e da tre o più ausiliari esperti. I giudici ordinari della sezione specializzata del tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto, e degli altri tribunali indicati dal Consiglio superiore della magistratura, esercitano le funzioni in via esclusiva.
      2. La giurisdizione è esercitata da un collegio composto da tre giudici ordinari, integrato da due ausiliari esperti con funzioni consultive e di assistenza tecnica.
      3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'assegnazione dei magistrati

 

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e degli ausiliari esperti di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti rispettivamente dagli articoli 8 e 9.

Art. 3.
(Pubblico ministero in primo grado).

      1. Le funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti di competenza della sezione specializzata, sono esercitate da magistrati della procura della Repubblica, designati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 8.

Art. 4.
(Composizione della sezione specializzata d'appello e costituzione del collegio giudicante).

      1. La sezione specializzata d'appello è composta da un magistrato di cassazione, che la presiede, da due o più giudici di appello e da tre o più ausiliari esperti.
      2. La giurisdizione è esercitata, nei giudizi di appello contro le decisioni della sezione specializzata, da un collegio composto da tre giudici ordinari, integrato da due ausiliari esperti con funzioni consultive e di assistenza tecnica.
      3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'assegnazione dei magistrati e degli ausiliari esperti di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti rispettivamente dagli articoli 8 e 9.

Art. 5.
(Pubblico ministero in grado di appello).

      1. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione specializzata d'appello sono esercitate da uno o più magistrati della procura generale designati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 8.

 

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Art. 6.
(Cancelleria e segreteria giudiziaria).

      1. Presso ogni tribunale e procura della Repubblica, uno o più dipendenti sono, anche in via esclusiva, destinati agli uffici di cancelleria e segreteria addetti al funzionamento delle sezioni specializzate e del relativo ufficio del pubblico ministero.

Art. 7.
(Giudice tutelare).

      1. Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un giudice della sezione specializzata.
      2. Il giudice tutelare ha competenza nelle materie ad esso attribuite dalla normativa vigente. È altresì competente per i provvedimenti di:

          a) autorizzazione per il compimento degli atti a contenuto patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse di minori interdetti o inabilitati;

          b) emancipazione di minori.

Art. 8.
(Assegnazione dei magistrati).

      1. I giudici ordinari sono assegnati alle sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti relativi ai minorenni e alla famiglia dal Consiglio superiore della magistratura, su parere del consiglio giudiziario competente per territorio, per il periodo determinato dalle norme dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
      2. I magistrati della procura della Repubblica e della procura generale, incaricati di esercitare le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti presso le sezioni specializzate, sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su parere

 

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del consiglio giudiziario competente per territorio, per il periodo determinato dalle norme dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
      3. Alle sezioni specializzate e all'esercizio delle relative funzioni di procura sono destinati magistrati che, per l'attività precedentemente svolta, per gli speciali studi effettuati e per l'esperienza compiuta, dimostrano di possedere le attitudini necessarie.
      4. Il Consiglio superiore della magistratura conferisce le funzioni di presidente delle sezioni specializzate ai magistrati che hanno svolto per non meno di quattro anni le funzioni di magistrato di tribunale o di procura per i minorenni e per la famiglia, e hanno dimostrato di possedere adeguate capacità organizzative, sia all'interno dell'ufficio sia nei rapporti esterni.
      5. Il Consiglio superiore della magistratura assicura, attraverso appositi corsi, la formazione e l'aggiornamento professionali dei magistrati di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.
(Ausiliari esperti).

      1. Gli ausiliari esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, su parere del consiglio giudiziario competente per territorio, tra cittadini di ambo i sessi che hanno compiuto il trentesimo anno di età e non ancora il sessantacinquesimo, che sono esperti di psichiatria, criminologia, pedagogia, psicologia, sociologia, iscritti nei relativi albi professionali, e che vantano una adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.
      2. Gli ausiliari esperti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; nel caso di compimento dei sessantacinque anni nel corso dell'incarico, essi sono prorogati di diritto fino al compimento del triennio in corso.
      3. Agli ausiliari esperti spetta il trattamento economico previsto per i giudici popolari delle corti d'assise.

 

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      4. Si applicano agli ausiliari esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'esercizio delle funzioni è comunque incompatibile con l'esercizio della professione forense.

Art. 10.
(Compiti degli ausiliari esperti).

      1. Gli ausiliari esperti sono chiamati ad assistere costantemente i collegi delle sezioni specializzate ai sensi degli articoli 2 e 4.
      2. Gli ausiliari esperti, nei procedimenti civili, possono essere delegati dal giudice incaricato dell'istruzione per il compimento di singoli atti.

Art. 11.
(Servizi sociali).

      1. Per l'adempimento dei loro compiti le sezioni specializzate si avvalgono dell'opera degli uffici del servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con lo stesso convenzionati.
      2. Le sezioni specializzate si avvalgono altresì dei servizi istituiti dalla pubblica amministrazione centrale e periferica e, in particolare, dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali. Esse possono, qualora necessario, avvalersi dei servizi apprestati da organismi o da soggetti privati che sono ritenuti idonei a cooperare per il perseguimento delle finalità e dei compiti propri delle medesime sezioni.
      3. I servizi di cui ai commi 1 e 2, se non retribuiti dagli enti pubblici da cui dipendono, sono compensati per le prestazioni rese sulla base di apposite convenzioni stipulate ogni biennio dal Ministero della giustizia.

 

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Art. 12.
(Nuclei di polizia).

      1. Il pubblico ministero può avvalersi, per speciali incarichi, di un nucleo di polizia istituto presso di esso. Analoga facoltà è riconosciuta alle sezioni specializzate.
      2. Del nucleo di polizia, a composizione mista, fanno parte agenti scelti tra soggetti che hanno maturato esperienze su problematiche minorili o familiari, nel numero determinato dalle necessità operative.

Capo II
COMPETENZA PENALE

Art. 13.
(Competenza per materia).

      1. La sezione specializzata è competente per i reati commessi dai minori di anni diciotto.
      2. Sono altresì di competenza della sezione specializzata i procedimenti concernenti i seguenti reati:

          a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro II del codice penale;

          b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume previsti dal titolo IX del libro II del codice penale, e delitti di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies del medesimo codice, commessi in danno dei minori di anni diciotto;

          c) delitti di percosse, lesioni personali, ingiuria, diffamazione, sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, di filiazione o di tutela;

 

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          d) delitti previsti dagli articoli 591 e 593, primo e terzo comma, del codice penale;

          e) delitti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269;

          f) contravvenzioni previste dagli articoli 671, 716 e 731 del codice penale;

          g) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli.

Art. 14.
(Procedimenti connessi).

      1. In caso di concorso, nel medesimo reato o in reati connessi, di maggiorenni e di minorenni, resta di competenza della sezione specializzata la sola cognizione dei reati commessi dal minorenne. Gli imputati maggiorenni sono deferiti al giudizio di altre sezioni del tribunale in osservanza dei criteri tabellari.

Art. 15.
(Competenza per territorio).

      1. La competenza per territorio negli affari penali è regolata dalle norme del codice di procedura penale, anche nel caso di connessione.

Capo III
COMPETENZA CIVILE

Art. 16.
(Competenza civile).

      1. Sono di competenza della sezione specializzata:

          a) i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV del libro I del codice civile;

 

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          b) i procedimenti previsti dalla legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

          c) il procedimento previsto dall'articolo 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, relativamente ai minorenni;

          d) i procedimenti di competenza del giudice tutelare alla data di entrata in vigore della presente legge;

          e) i procedimenti di cui agli articoli 155, terzo comma, 320, quinto comma, 321, 336, terzo comma, 343, secondo comma, 371, secondo comma, 375, 376, 394, terzo comma, e 397 del codice civile e il procedimento di cui all'articolo 747 del codice di procedura civile, ove i beni appartengano a un incapace.

Art. 17.
(Competenza per territorio).

      1. La competenza per territorio della sezione specializzata, ove non sia diversamente disposto, è determinata dal luogo in cui ha la residenza la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento. Se tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del luogo in cui risiede chi richiede il provvedimento.
      2. Ai fini di cui al comma 1, la sezione specializzata estende la propria competenza a tutti i comuni compresi nel territorio della provincia.

Capo IV
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO
CIVILE DINANZI ALLE SEZIONI
SPECIALIZZATE

Art. 18.
(Forma della domanda).

      1. La domanda si propone al tribunale del luogo indicato nell'articolo 17, con

 

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ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
      2. Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione delle parti davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Art. 19.
(Comparizione personale delle parti).

      1. Le parti devono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
      2. Se il ricorrente non si presenta, la domanda di cui all'articolo 18 non ha effetto.
      3. Se non si presenta la persona nei confronti della quale il provvedimento è richiesto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

Art. 20.
(Tentativo di conciliazione. Provvedimenti del presidente).

      1. Il presidente deve sentire le parti procurando di conciliarle.
      2. Se le parti si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
      3. Se la parte nei confronti della quale è richiesto il provvedimento non compare o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, adotta con ordinanza i provvedimenti urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, ai sensi dell'articolo 180 del codice di procedura civile.

Art. 21.
(Notificazione della fissazione dell'udienza).

      1. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione delle

 

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parti davanti al giudice istruttore è notificata a cura della parte ricorrente al resistente non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

Art. 22.
(Istruzione e decisione della causa).

      1. Per l'istruzione della causa, si applicano in quanto compatibili, le norme contenute nel libro II del codice di procedura civile.
      2. Esaurita la discussione orale, il tribunale delibera in camera di consiglio ed emette la decisione, dando lettura in udienza del dispositivo. La motivazione, redatta da uno dei componenti del collegio, è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla deliberazione. L'avvenuto deposito è notificato d'ufficio alle parti e comunicato al pubblico ministero nei cinque giorni successivi, anche ai fini della decorrenza del termine stabilito per l'impugnazione.

Art. 23.
(Ammissione al gratuito patrocinio).

      1. Si applicano nelle controversie di competenza delle sezioni specializzate, ove ne ricorrano le condizioni, le norme relative all'ammissione al gratuito patrocinio.

Art. 24.
(Spese processuali).

      1. Gli atti e i provvedimenti di cui alla presente legge sono esenti da bollo e da ogni onere, tributo o contributo a favore dello Stato o di qualunque altro soggetto.
      2. Le spese relative a tutti i mezzi di prova, alle consulenze tecniche e ad ogni altra indagine disposta d'ufficio sono anticipate dall'erario e sono recuperate nei confronti della parte soccombente non

 

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ammessa al gratuito patrocinio, a cui carico sono state poste le spese.

Art. 25.
(Procedimenti cautelari).

      1. Si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme sui procedimenti cautelari contenute nel libro IV, titolo I, capo III, del codice di procedura civile.

Capo V
DISPOSIZIONI ORGANIZZATORIE

Art. 26.
(Competenze in materia penitenziaria).

      1. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti dei minorenni sottoposti a misure penali fino al compimento del venticinquesimo anno di età, dalla sezione specializzata che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione stessa.

Art. 27.
(Sorveglianza).

      1. La sorveglianza prevista dall'articolo 14 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, è esercitata dal presidente della corte d'appello sulle sezioni specializzate e dal procuratore generale della stessa corte sugli uffici del pubblico ministero operanti nel distretto.

Art. 28.
(Garante del minore).

      1. Nei casi di accertata grave e persistente conflittualità tra i genitori, che

 

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pregiudichi in modo rilevante l'interesse morale e materiale del minore, il giudice, anche se non ricorrono le circostanze per la decadenza della loro potestà, nomina un garante del minore.
      2. Alla nomina del garante del minore si fa luogo, altresì, nei casi in cui sia necessaria la nomina di un tutore o di un curatore e il giudice non ritenga di poter designare un prossimo congiunto dell'incapace.
      3. La nomina di cui ai commi 1 e 2 deve seguire anche nei casi di inerzia dei genitori o di conflitto di interessi tra genitori e minori.
      4. Il garante del minore è scelto tra persone che dimostrano una speciale capacità, competenza ed esperienza in ordine ai problemi dell'età evolutiva e della famiglia.
      5. Il garante del minore presta giuramento dinanzi al giudice che l'ha nominato e dura in carica finché, ad istanza di parte, del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice non accerta che sono cessate le cause che hanno determinato la nomina.
      6. Il garante del minore è legittimato ad intervenire, come attore o come convenuto, in tutti i procedimenti civili e ad esercitare i poteri spettanti ai genitori nei procedimenti penali. Nei casi di cui al comma 1 esercita la rappresentanza legale del minore.
      7. Il garante del minore stabilisce contatti con i servizi sociali nei casi in cui ritiene necessario od opportuno il loro intervento e vigila sulla tempestività ed efficacia dell'intervento stesso.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29.
(Organici).

      1. La pianta organica dei magistrati in servizio presso i tribunali e le corti d'appello

 

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è aumentata delle unità necessarie alla copertura dei posti previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
      2. Il ruolo organico dei direttori di cancelleria, degli assistenti giudiziari e dei commessi è adeguato con provvedimento del Ministro della giustizia secondo le esigenze delle sezioni specializzate o delle sezioni specializzate d'appello.

Art. 30.
(Assegnazione dei magistrati).

      1. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono addetti ai tribunali per i minorenni e alle relative procure sono assegnati alle sezioni specializzate degli uffici giudiziari aventi sede nei capoluoghi di provincia del distretto di appartenenza ove non richiedano di essere destinati ad altro ufficio.
      2. Il Consiglio superiore della magistratura, in sede di prima applicazione della presente legge, provvede all'assegnazione degli altri magistrati scegliendoli di norma tra coloro che hanno partecipato ai corsi di preparazione svolti o da organizzare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, a cura del Consiglio stesso, e che hanno dimostrato di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.

Art. 31.
(Affari pendenti).

      1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede secondo le seguenti modalità:

          a) gli affari penali e gli affari contenziosi civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni specializzate competenti per territorio ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti

 

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penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento;

          b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono trasmesse alle sezioni specializzate del luogo di residenza dei richiedenti, a meno che i coniugi non richiedano, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da altro tribunale;

          c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate competenti per territorio.

Art. 32.
(Ufficio del servizio sociale).

      1. Fino a quando non sia attuata una ristrutturazione dei centri di rieducazione per minorenni e dei relativi uffici del servizio sociale ovvero non sia realizzata una diversa organizzazione socio-assistenziale, l'ufficio distrettuale del servizio sociale è ripartito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, in nuclei funzionanti presso ogni sezione specializzata.

Art. 33.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

 

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propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 30 e 32 della presente legge acquistano efficacia un anno dopo la data di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale.

 

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TABELLA A
(articolo 29, comma 1)

MAGISTRATI ADDETTI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE
DEL TRIBUNALE PER LA FAMIGLIA E I MINORI

SEDE
Magistrati giudicanti
Pubblico ministero
Presidente
Giudici
Procuratore
della
Repubblica
Sostituto
Acqui Terme 1 3 1 1
Agrigento 1 4 1 1
Alba 1 3 1 1
Alessandria 1 3 1 1
Ancona 1 6 1 2
Aosta 1 3 1 1
Arezzo 1 4 1 1
Ariano Irpino 1 3 1 1
Ascoli Piceno 1 3 1 1
Asti 1 3 1 1
Avellino 1 3 1 1
Avezzano 1 3 1 1
Barcellona Pozzo di Gotto 1 3 1 1
Bari 1 9 1 3
Bassano del Grappa 1 3 1 1
Belluno 1 3 1 1
Benevento 1 4 1 1
Bergamo 1 5 1 1
Biella 1 3 1 1
Bologna 1 4 1 1
Bolzano 1 4 1 1
Brescia 1 4 1 1
Brindisi 1 6 1 2

 

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(Segue Tabella A)

SEDE
Magistrati giudicanti
Pubblico ministero
Presidente
Giudici
Procuratore
della
Repubblica
Sostituto
Busto Arsizio 1 4 1 1
Cagliari 1 5 1 1
Caltagirone 1 3 1 1
Caltanissetta 1 3 1 1
Camerino 1 3 1 1
Campobasso 1 3 1 1
Casale Monferrato 1 3 1 1
Cassino 1 3 1 1
Castrovillari 1 3 1 1
Catania 1 9 1 3
Catanzaro 1 3 1 1
Chiavari 1 3 1 1
Chieti 1 3 1 1
Civitavecchia 1 3 1 1
Como 1 5 1 1
Cosenza 1 4 1 1
Crema 1 3 1 1
Crotone 1 3 1 1
Cuneo 1 3 1 1
Enna 1 3 1 1
Fermo 1 3 1 1
Ferrara 1 3 1 1
Firenze 1 4 1 1
Foggia 1 6 1 2
Forlì 1 3 1 1
Frosinone 1 4 1 1
Gela 1 3 1 1
Genova 1 3 1 1

 

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(Segue Tabella A)

SEDE
Magistrati giudicanti
Pubblico ministero
Presidente
Giudici
Procuratore
della
Repubblica
Sostituto
Gorizia 1 3 1 1
Grosseto 1 3 1 1
Imperia 1 3 1 1
Isernia 1 3 1 1
Ivrea 1 3 1 1
L'Aquila 1 3 1 1
La Spezia 1 3 1 1
Lagonegro 1 3 1 1
Lamezia Terme 1 3 1 1
Lamusei 1 3 1 1
Lanciano 1 3 1 1
Larino 1 3 1 1
Latina 1 3 1 1
Lecce 1 9 1 3
Lecco 1 3 1 1
Livorno 1 5 1 1
Locri 1 3 1 1
Lodi 1 3 1 1
Lucca 1 3 1 1
Lucera 1 4 1 1
Macerata 1 3 1 1
Mantova 1 3 1 1
Marsala 1 3 1 1
Massa 1 4 1 1
Matera 1 3 1 1
Melfi 1 3 1 1
Messina 1 4 1 1
Milano 1 18 1 6

 

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(Segue Tabella A)

SEDE
Magistrati giudicanti
Pubblico ministero
Presidente
Giudici
Procuratore
della
Repubblica
Sostituto
Mistretta 1 3 1 1
Modena 1 3 1 1
Modica 1 3 1 1
Mondovì 1 3 1 1
Montepulciano 1 3 1 1
Monza 1 3 1 1
Napoli 1 12 1 4
Nicosia 1 3 1 1
Nocera Inferiore 1 3 1 1
Nola 1 3 1 1
Novara 1 3 1 1
Nuoro 1 3 1 1
Oristano 1 4 1 1
Orvieto 1 3 1 1
Padova 1 4 1 1
Palermo 1 7 1 2
Palmi 1 3 1 1
Paola 1 3 1 1
Parma 1 3 1 1
Patti 1 3 1 1
Pavia 1 3 1 1
Perugia 1 5 1 1
Pesaro 1 3 1 1
Pescara 1 4 1 1
Piacenza 1 3 1 1
Pinerolo 1 3 1 1
Pisa 1 3 1 1
Pistoia 1 4 1 1

 

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(Segue Tabella A)

SEDE
Magistrati giudicanti
Pubblico ministero
Presidente
Giudici
Procuratore
della
Repubblica
Sostituto
Pordenone 1 3 1 1
Potenza 1 3 1 1
Prato 1 3 1 1
Ragusa 1 3 1 1
Ravenna 1 5 1 1
Reggio Calabria 1 3 1 1
Reggio Emilia 1 3 1 1
Rieti 1 3 1 1
Rimini 1 3 1 1
Roma 1 15 1 5
Rossano 1 3 1 1
Rovereto 1 3 1 1
Rovigo 1 3 1 1
Sala Consilina 1 3 1 1
Salerno 1 6 1 2
Saluzzo 1 3 1 1
Sanremo 1 3 1 1
Sant'Angelo dei Lombardi 1 3 1 1
Santa Maria Capua Vetere 1 6 1 2
Sassari 1 3 1 1
Savona 1 3 1 1
Sciacca 1 3 1 1
Siena 1 3 1 1
Siracusa 1 5 1 1
Sondrio 1 3 1 1
Spoleto 1 3 1 1
Sulmona 1 3 1 1
Taranto 1 6 1 2

 

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(Segue Tabella A)

SEDE
Magistrati giudicanti
Pubblico ministero
Presidente
Giudici
Procuratore
della
Repubblica
Sostituto
Tempio Pausania 1 4 1 1
Teramo 1 4 1 1
Termini Imerese 1 3 1 1
Terni 1 3 1 1
Torino 1 9 1 3
Torre Annunziata 1 6 1 2
Tortona 1 3 1 1
Trani 1 7 1 2
Trapani 1 3 1 1
Trento 1 3 1 1
Treviso 1 5 1 1
Trieste 1 3 1 1
Udine 1 4 1 1
Urbino 1 3 1 1
Vallo della Lucania 1 3 1 1
Varese 1 4 1 1
Vasto 1 3 1 1
Velletri 1 4 1 1
Venezia 1 4 1 1
Verbania 1 3 1 1
Vercelli 1 3 1 1
Verona 1 4 1 1
Vibo Valentia 1 3 1 1
Vicenza 1 3 1 1
Vigevano 1 3 1 1
Viterbo 1 3 1 1
Voghera 1 3 1 1

 

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TABELLA B
(articolo 29, comma 1)

MAGISTRATI ADDETTI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE DI APPELLO
PER LA FAMIGLIA E I MINORI

Sede
Presidente
di sezione
Consiglieri
Procuratore
generale
Avvocato
generale
Ancona 1 2 1 -
Bari 1 3 1 -
Bologna 1 3 1 -
Bolzano (sez. distaccata) 1 2 - 1
Brescia 1 2 1 -
Cagliari 1 2 1 -
Caltanissetta 1 2 1 -
Campobasso 1 2 1 -
Catania 1 3 1 -
Catanzaro 1 2 1 -
Firenze 1 3 1 -
Genova 1 3 1 -
L'Aquila 1 2 1 -
Lecce 1 2 1 -
Messina 1 2 1 -
Milano 1 4 1 -
Napoli 1 4 1 -
Palermo 1 3 1 -
Perugia 1 2 1 -
Potenza 1 2 1 -
Reggio Calabria 1 2 1 -
Roma 1 4 1 -
Salerno 1 2 1 -
Sassari (sez. distaccata) 1 2 - 1
Taranto (sez. distaccata) 1 2 - 1
Torino 1 4 1 -
Trento 1 2 1 -
Trieste 1 2 1 -
Venezia 1 3 1 -